Deposito del prezzo dal notaio: istruzioni per l’uso

Il Consiglio nazionale del notariato ha pubblicato sul proprio sito internet (www.notariato.it), una sorta di vademecum per la corretta applicazione della nuova disposizione introdotta dalla c.d. legge sulla Concorrenza n. 124/2017 ed entrata in vigore lo scorso 29 agosto. Vediamo più da vicino di cosa si tratta. Chi compra un immobile — spiega Italia Oggi –si vede esposto al rischio che, tra la data del rogito dinanzi al notaio e la data della sua trascrizione nei registri immobiliari, venga pubblicato su questi ultimi un gravame inaspettato a carico del venditore: un’ipoteca, un sequestro, un pignoramento, una domanda giudiziale, eccetera. Occorre comunque avvertire che questo tipo di inconvenienti si verificano nella pratica assai raramente, perché i notai sono soliti adempiere al predetto obbligo di trascrizione in tempi molto brevi. La legge n. 124/2017 ha quindi previsto che, qualora sia richiesto da almeno una delle parti del contratto, il notaio sia obbligato a tenere in deposito presso di sé il saldo del prezzo messo a disposizione dall’acquirente e destinato al venditore, fino a quando non sia stato eseguito il prescritto adempimento pubblicitario presso i registri immobiliari, con il quale si acquisisce la certezza che l’acquisto si è perfezionato senza subire gravami. Come ribadito dal notariato, si tratta di una tutela facoltativa che la nuova legge mette a disposizione di chi compra casa: in sede di rogito l’acquirente, a seconda dei casi, può quindi optare per avvalersene o rinunziarvi.

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